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Un’acrobazia filologico-giuridica quella che consente alla Sebastiani di emigrare a Napoli. La chiave è l’art. 136 B del Regolamento Organico Fip che regola il trasferimento provvisorio di attività, visto che “il Consiglio federale ha approvato il trasferimento provvisorio di attività a Napoli della Nsb”. Ebbene, il comma 1 dell’art. 136 consente “il trasferimento di attività solo in caso di dimostrata indisponibilità di usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Società”. Ma le suddette “indisponibilità” e “inadeguatezza” sono sempre state intese come requisiti “fisici” e non di “redditività”: dunque, per ristrutturazione, assenza di omologazione, di requisiti tecnico-strutturali, fatiscenza. Quindi, nessun riferimento ai parametri economici citati dal presidente che parla di un palasport situato in «zona depressa che non consente incassi in termini di pubblico e o di spazi pubblicitari». Intanto, quando la Nsb ha avuto squadre competitive, Rieti è stata in vetta alle graduatorie degli incassi. Invece, riguardo al mancato “appeal” pubblicitario, non crediate che il PalaBarbuto sia lo Staples Center di Los Angeles. Certo, Napoli ha un indotto superiore a Rieti, ma le presunte carenze di marketing del PalaSojourner (anche per concerti, congressi, fiere o altro) sono imputabili a vari fattori, compresa la modesta abilità della società stessa a promuovere adeguatamente il palasport. Che dire poi del trasferimento fuori regione quando il 136 lo prevede solo in ambito comunale? Insomma, complimenti ai legali della Nsb e a un Consiglio accondiscendente, le cui motivazioni saranno pubblicate nelle circolari Fip forse tra una decina di giorni.
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